Ordinanza n. 188 del 2002

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ORDINANZA N. 188

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze emesse il 1° febbraio (n. 9 ordinanze) e il 21 marzo (n. 2 ordinanze) 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 898 al n. 908 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 e n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con nove ordinanze di analogo contenuto in data 1° febbraio 2001 (r.o. da n. 898 a n. 906 del 2001), il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), "nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento del questore (di trattenimento in centri di permanenza temporanea e assistenza dello straniero soggetto a provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica) comporti la permanenza nel centro per complessivi 20 giorni e non prevede che la permanenza stessa consegua a provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, per il periodo da questa indicato, nel limite massimo di 20 giorni";

che il remittente - premesso che la libertà personale costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero e che il trattenimento nei centri di permanenza é misura che incide sulla libertà personale e deve essere adottata dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato - assume che la disposizione censurata contrasterebbe con l’art. 13 della Costituzione, in quanto configurerebbe la convalida, disposta dal giudice all’esito del controllo dei presupposti per l’espulsione e per il trattenimento, come atto idoneo ad attribuire validità alla restrizione della libertà personale non solo per il periodo di tempo antecedente alla convalida stessa, ma anche per il periodo ad essa successivo, legittimando la ulteriore privazione della libertà per complessivi venti giorni, e cioé per un periodo determinato solo nel massimo, senza consentire al giudice alcun tipo di verifica ulteriore;

che analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sempre in riferimento all’art. 13 della Costituzione, é stata sollevata in data in data 21 marzo 2001 dal medesimo Tribunale di Milano, in composizione monocratica, il quale nelle relative ordinanze (r.o. n. 907 e n. 908 del 2001) denuncia altresì, in riferimento allo stesso parametro, l’art. 14, comma 1, del più volte citato decreto legislativo, nella parte in cui consentirebbe al questore di adottare la misura del trattenimento anche per indisponibilità del vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, vale a dire per un evento accidentale, non addebitabile allo straniero, superabile con l’attivazione di congrui interventi organizzativi, e comunque tale da non giustificare in alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà personale dello straniero coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato costituzionale;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha concluso, rilevando che le questioni sarebbero già state risolte da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001 e riportandosi alle deduzioni già svolte in precedenti giudizi su questioni analoghe, per la declaratoria di manifesta infondatezza.

Considerato che le ordinanze propongono questioni analoghe, sicchè i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale che investe l’articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, é già stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 386 e n. 385 del 2001; e n. 35 del 2002;

che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicchè anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;

che anche la questione che riguarda l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza quando non é possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l’indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, é stata già esaminata da questa Corte e decisa nel senso della manifesta inammissibilità con l’ordinanza n. 386 del 2001;

che tale soluzione deve essere adottata anche in riferimento alla questione odierna, poichè neppure in questo caso le ordinanze descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse nè riferiscono per quale dei motivi previsti dalla legge (necessità di "procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo") il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza temporanea e assistenza;

che, infatti, come questa Corte ha già rilevato nel precedente appena citato, la omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sè costituire la base legale della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all’articolo 13, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Massimo VARI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.